Uno spettro si aggira per l’Europa

6 Marzo, 2006

Leggere prima di scrivere?

Archiviato in: Politica interna — Roberto @ 7:37 pm

Le sentenze non sono articoli di giornali, letti distrattamente seduti sul metrò. Non sono neppure il nuovo flirt dell’attricina di turno, il gossip giuridico non esiste.

Le sentenze vanno lette prima di poterne parlare, e vanno lette con attenzione sopratutto quelle sentenze penali che esprimono principi molto concreti, aderenti al caso concreto.

qualche mese fa una sentenza della Cassazione faceva parlare di sè sui gioranli perchè avrebbe affermato che era meno grave lo sturpo di una ragazza non vergine. LA CASSAZIONE NON HA MAI DETTO UNA SIMILE NEFANDEZZA, nè avrebbe mai potuto dirlo perchè le attenuanti sono questioni di fatto, intoccabili per la Cassazione.

Il caso è quello di una ragazzina quattordicenne, che aveva avuto rapporti sessuali con il convivente della madre, pacificamente consenziente. ricordo a chi non si intende di diritto che risponde di violenza sessuale che ha rapporti con un minor di anni 14 o di anni 16 se ascendente, genitore, tutore ecc. (art 609 quater cp). Il consenso di tali categorie di persone non scrimina l’autore della violenza. Lo stesso articolo prevede poi un’attenuante speciale (diminuzione di due terzi nel caso di minore gravità).

La Cassazione ha affermato (e solo questo può dire) che la corte d’appello si era contraddetta quando non aveva concesso tale attenaunte per “le modalità innaturali del rapporto” e aveva compromesso “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale”. Ma diversamente la Cassazione invita la corte d’appello a considerare anche il fatto che la ragazza ha scelto consapevolmente un rapporto orale (meno pericoloso, data la tossicodipendenza del reo) ed non era più vergine, quindi un rapporto sessuale (consenzientemente svoltosi) non avrebbe potuto turbare la psiche di una ragazza già più matura della sua età.

Non ha mai affermato che è meno grave violentare una non più vergine. Si legge: “ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti […] ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa”. E poi “la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.” Quindi il disturbo per lo svluppo della giovane non è stato motlo traumatico.

Parlare delle sentenze senza leggerle è uno sport nazionale. E non solo per inventarsi sentenze shok che tali non sono: qualche anno fa, dopo la sentenza Andreotti, il relatore dovette fare un comunicato per smentire un giornalista che aveva scritto che la sentenza liberava andreotti di tutte le accuse; evidentemente un altro che si risparmia di leggersi la sentenza.

Oggi la stampa si è di nuovo scatenata: la Cassazione ha cambiato idea! Adesso afferma che non si possono concedere le attenuanti generiche (altra cosa rispetto alla minore gravità di cui all’art 609 quater) “avendo dato la Corte sufficiente conto delle ragioni di tale decisione con l’indicare la pluralità degli episodi di violenza e per essere stati gli stessi commessi approfittando della coabitazione con la parte offesa”. Più episodi su una giovane non consenziente. Cosa centri con la sentenza descritta in repcedenza dovrebbe essere spiegato: nulla.

d’altra parte come potrebbe contraddirsi dato che si tratta della stessa sezione (anche se con un colleggio diverso)?

Nessun commento »

Non c’è ancora nessun commento.

RSS feed dei commenti a questo articolo. TrackBack URL

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.

Funziona con WordPress