Incostituzionalità della legge Pecorella

Premetto che non credo che debba essere inopportuno commentare e persino criticare le sentenze; la libertà di parola consente di commentare e finanche non condividere le sentenze dei giudici purchè la critica non giunga (come spessissimo avviene) alla deligittimazione dell’intera magistratura. Criticare una sentenza significa insomma criticare il pesniero di un giudicie e non il “sistema magistratura”.
Unico requisito epr commentare delle sentenze è averle lette. Commentare sentenze di cui si è solo sentito parlare è come commentare un film che non si è visto. Si finisce per parlare a vanvera.
Ho premesso tutto questo perchè intendo occuparmi di una sentenza (meglio, ordinanza) che non ho letto; non l’ho potuta leggere perchè è stata pubblicata oggi e non si trova traccia del testo integrale. Ritengo però che gli stralci apparsi sulla agenzie siano sufficienti a comprendere le argomentazioni dei giudici.
I giudici della seconda sezione della corte di appello di Milano hanno respinto l’istanza con la quale la procura generale aveva chiesto di sollevare questione di legittimita’ costituzionale in merito alla legge Pecorella, nell’ambito del procedimento Sme. Hanno quindi stabilito che l’atto d’appello contro la sentenza di assoluzione per Silvio Berlusconi (2 prescrizioni, 3 assoluzioni nel merito) si convertirà in ricorso per Cassazione secondo quanto disposto dalla legge ad personam Pecorella.
Ma il fatto strano è proprio che i giudici abbiano respinto eccezioni di incostituzionalità che altre corti hanno già accolto (tanto che la Corte Costituzionale deciderà presumibilmente alla fine di quest’anno). Non parlo di malafede (non faccio Berlusconi o Previti di cognome), semplicemente contesto le loro argomentazioni.
Vediamo quali erano le eccezioni di incostituzionalità e come la corte le ha respinte:
- la legge pecorella sarebbe, secondo la procura generale, in contrasto con l’art 11 della nostra costituzione che sancisce la parità tra accusa e difesa. La corte ritiene tale affermazione erroneamente “ispirate da una singolare concezione della figura del pm, come parte antagonista e simmetrica alla difesa e non gia’ come organo di giustizia, per sua natura soggetto a doveri di correttezza e di indifferenza al risultato”; secondo la corte “l’esigenza di speditezza del processo puo’ costituzionalmente giustificare l’arresto dell’iniziativa dell’accusa attraverso le impugnazioni, mentre deve legittimamente sottostare al diritto inviolabile alla difesa, […] che sarebbe compromesso se, a fronte di una assoluzione in primo grado, l’imputato fosse per la prima volta condannato in appello senza poter disporre della possibilita’ di un riesame nel merito della pronuncia di colpevolezza”.
Sono daccordo con la seconda parte delle argomentazioni: il legislatore non può assolutamente privare dell’appello l’imputato soccombente. Ma per quanto concerne la prima parte delle argomentazioni sono in totale disaccordo: è vero che il pubblico ministero è un magistrato e come tale persegue la verità e non la condanna a tutti i costi. Tuttavia una volta ottenuto il rinvio a giudizio (sia esso richiesto o coattivo) il pm è parte nel processo e come tale ha diritto alla parità di armi di cui all’art.111, come ha sostenuto un’autorevole dottrina.
- il pg ha sostenuto che esista nel nostro ordinamento una garanzia del doppio grado di giudizio nel merito (primo grado e appello, la cassazione è un giudice di diritto e non di merito). A ciò la corte ha giustamente ribattuto che “il doppio grado di giurisdizione di merito non gode di copertura costituzionale e neppure trova fondamento nella convenzione europea per la salvaguadia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali”. Ricordo però che la corte non ha il potere di respingere direttamente le istanze di incostituzionalità quando le ritenga semplicemnete infondate ma solo quando siano palesemente infondate. Il giudizio di merito spetta solo alla Corte costituzionale, mentre quello del giudice a quo è solo una sommario controllo di fondatezza (può bloccarla solo se la ritiene MANIFESTATAMENTE INFONDATA). Nessuna delle due argomentazioni mi pare del tutto inconsistente, tanto da giustificare ul’inamissibilità già in giudizio.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che l’art111 non vuiuole atribuire poteri iodentici alle due parti, in situzioani intrensicamente diverse “una disparità di trattamento può risultare giustificata … sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia” (C.Cost. 115/01) . Deve quindi ricorrere, nella disparità , un principio di razionalità , quale potrebbe essere una speditezza dei processi.
Mi pare chiaro, seppur in questo breve discorso, che la disparità venuta a crearsi (la difesa può appellarsi contro la condanna, l’accusa non lo può fare contro l’assoluzione) non sia coperta dalla sugfficiente razionalità : in primo luogo perchè travolge una quantità di casi tra loro completamente diversi; in secondo luogo perchè non è eliminando le impugnazioni che si assicura la dovuta speditezza ai processi.