Uno spettro si aggira per l’Europa

8 Maggio, 2006

Legittima offesa

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 7:44 pm

Dieci anni. Perchè la vita di un uomo, qualunque cosa abbia fatto e di qualunque nazionalità sia, vale più di 5 orologi.
Dieci anni “dare un segnale forte e chiaro perché certi fatti non devono più accadere”.
Dieci anni “non ci fu ne’ legittima difesa ne’ altra giustificazione”: “non c’era la necessità, né la proporzione di fare quello che è stato fatto”.

Dieci anni di reclusione per omicidio volontario, con la concessione delle attenuanti generiche (che portano il minimo di pena da 21 a 14 anni) e l’attenuante della provocazione (che la porta a 10), richiesti dal pm a carico di Giuseppe e Rocco Maiocchi, padre e figlio, gioiellieri che il 13 aprile 2004 spararono al montenegrino 21enne, Mihailo Markovic, che aveva effettuato un furto con scasso nel loro negozio in via Ripamonti a Milano.

Innanzi tutto mi preme affrontare il quesito giuridico, che permane anche dopo la riforma dell’art 52 c.p. (come modificato dalla legge 59/2006): il fatto di chi spara e uccide un uomo che si introduce nel negozio, tenta il furto con scasso (e non la rapina perchè no c’è la minaccia o la violenza essendo disarmato) e fugge, vista l’impossibilità di completare l’azione criminosa, è coperto dalla legittima difesa?

I requisiti della legittima difesa sono la PROPORZIONE, la NECESSITA’, e il pericolo di un’offesa ingiusta. Certamente non esiste la necessità, tale che si può già di primo acchito rispondere no al quesito appena posto. Porporzione significa, in pohce parole, che si è tenuta la condotta illecita che neutralizzi il pericolo meno lesiva per l’aggressore; in questo caso come ha detto la parte civile “i Maiocchi avevano alternative, come quella di attivare il sistema d’allarme”.
Inesistente è anche il requisito del pericolo attuale e persistente di un’affesa ingiusta: il pericolo era cessato con la fuga dell’aggressore che era salito in macchina e la stava accendendo.
Parimenti inesistente nel caso concreto è il requisito della proporzione: vero è che la recente riforma fa presumere la proporziona quando si difendono “i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione”. Nel caso di specie c’è stata desistenza volontaria (il soggetto aggressore ha volontariamente desistito dalla condotta delittuosa) e il pericolo di aggressione era già cessato. Dunque la riforma è stata inutile nel caso di specie.

Dal punto di vista giuridico dunque non vi è a mio avviso alcun dubbio sul fatto che la leggittima difesa sia lontana da coprire simili condotte. Il quesito ulteriore, che non ho spazio nè tempo per analizzare è sel’eccesso nella causa di giustificazione sia colposo o volontario (nel primo caso anche l’omicidio sarà colposo con un ingente abbassamento della pena).
Resta però difficile all’uomo della strada capire perchè: mi sembra quindi opportuno esplicitare quale sia la ragione politica (nel senso di “politica del diritto”) sottesa ad una simila norma. Non si vuole criminalizzare l’aggredito come qualcuno pensa ma innanzi tutto si vuola salvaguardare la vita dei consociati, fintanto che questi non mettono in pericolo serio la vita altrui (non si arriva a chiedere il martirio, ci si può difendere e finanche uccidere quando la propria vita o integrità fisica è in pericolo); in secondo luogo non si vuole che azioni di difesa estremi rechino danni a terzi: immaginatevi se quel fatidico 13 apirle in via Ripamonti uno dei tanti proiettili sparati dall’interno del negozio verso la strada avesse colpito un passante?

Pur comprendendo lo stato d’animo di chi è aggredito e la sua esasperazione per le continue rapine, con il irschio ongi volta della vita. Tuttavia non si può giustificare l’uccisione di un uomo con una paura infondata.

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