Aberratio iuris

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima quella parte della Cirielli relativa all’estensione della disciplina della prescrizione più favorevole solo ai processi non ancora in fase dibattimentale sulla base di un iter logico abbastanza discutibile.
1. Il favor rei non è un principio costituzionale - come da giurisprudenza consolidata - in quanto non è desumibile dall’art 24 cost. E’ un principio generale ma di rango ordinario.
2. La prescrizione fa pienamente parte del nucleo del fatto di reato e come tale è soggetta all’applicazione del principio di cui all’art 2 c.p. (se interviene una legge più favorevole al reo questa si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).
3. Normalmente il legislatore ordinario può derogare ai principi di pari rango a patto che la scelta non risulti manifestatamente irrazionale (semplificando l’onere della prova spetta a chi vuole dimostrarne l’incostituzionalità ).
4. Il principio del favor rei non è di semplice rango ordinario ma è leggermente sopraelevato in quanto reperibile in numerose norme internazionali (Patto di New York e Carta di Nizza sopratutto).
5. Per quest’ultimo motivo la deroga al principio generale del favor rei non solo non deve essere manifestatamente irrazionale ma deve essere sorretta dal perseguimento di un valore d apri rango e rispettare il canone positivo di razionalità .
6. La scelta dell’apertura del dibattimento non rispetta tali canoni in quanto non si ravvisa nessun valore né nessuna razionalità . Razionalità che viceversa vi sarebbe se il legislatore avesse scelto uno dei momenti che rappresentano già l’interruzione della prescrizione.
Ciò premesso, la sentenza mi pare discutibile sotto diversi profili:
- mentre è pacifico nelle giurisprudenza della corte che la prescrizione sia interna al nucleo del reato così non è in dottrina. Personalmente ritengo che la prescrizione, non cancellando del tutto il fatto dall’ordinamento (a differenza di ciascuno degli elementi che caratterizzano il nucleo della lesione penale cioè il fatto di reato, l’antigiuridicità e la colpevolezza) né per il presente né per il passato, ma viceversa ordinando al giudice di “chiudere gli occhi” di fronte ad un reato perfettamente integrato, esso non possa essere incluso nel nucleo interno del reato e non essendo sottoposto al principio del favor rei di cui all’art 2 c.p. ma quello più generale del TEMPUS REGIT ACTUM.
- Ma anche ammettendo che ciò non fosse vero non si capisce per quale motivo la corte si danni tanto per dimostrare che il favor rei non è un principio costituzionale ma neppure di rango ordinario (è un po’ più che ordinario? è paracostituzionale? che cos’è?). Meglio avrebbe fatto ad anticipare i tempi (prima o poi questa benedetta corta di Nizza entrerà in vigore e allora il principio del favor rei sancito all’art 49 comma1, sarà ex art 11 cost. di rango costituzionale) dimostrando il coraggio necessario.
- Non si capisce che valore possa avere questa sorta di inversione di onere della prova che obbliga la corte non a verificare l’assenza di una manifesta irrazionalità ma a controllare la positiva presenza di una razionalità che s’estrinseca nel perseguimento di un principio di pari rango (quale rango poi?)
- Oltretutto l’apertura del dibattimento non si può definire, come fa la corte, un momento qualunque del processo. Esso è infatti l’apice e il completamento del principio di cui all’art 111 cost che sancisce che la “prova si forma nel contraddittorio tra le parti” (cioè in dibattimento). [e a nulla vale dire che nel rito abbreviato per esempio il dibattimento non c’è neppure, perché tale condizione è dovuta ad una espressa rinuncia dell’imputato in cambio di un sostanzioso sconto di pena].
Senza dimenticare che all’apertura del dibattimento è prodromico il rinvio a giudizio, fatto interruttivo della prescrizione.
- Oltretutto non si capisce perché momento idoneo dovrebbe essere l’apertura del processo di appello (clone del primo grado spesso senza dibattimento) o quello di cassazione. Fatti che non interrompono la prescrizione che viceversa è interrotta da una sentenza di condanna che potrebbe anche non esserci.
Perché allora la corte non dichiara incostituzionale tutto il 3 comma dell’art 8? quale canone di razionalità è sotteso alle altre due esclusioni (appello e cassazione). Mi sembra che da un lato alla corte sia mancato il coraggio di far saltare tutto e dall’altro abbia dovuto coprirsi le spalle con argomenti inconsistenti.
La sentenza della Corte Costituzionale si trova QUI.