Uno spettro si aggira per l’Europa

14 Dicembre, 2006

La procura su Welby

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 9:20 pm

Pubblico le conclusioni del parere espresso dalla Procura presso il Tribunale di Roma sulla richiesta del distacco del ventilatore artificiale presentata da Piergiorgio Welby.

TRIBUNALE ROMA

PROCURA - PARERE

11 dicembre 2006

AL TRIBUNALE CIVILE - ROMA

Il Pubblico Ministero, nelle funzioni di cui all’art. 75 R.D. 30 Gennaio 1941 n. 12;
visto l’art. 70 c.p.c.

PROPONE IL PRESENTE ATTO DI INTERVENTO

In fatto

- Il sig. Piergiorgio Welby è affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, per il quale non esistono trattamenti sanitari in grado di arrestarne l’evoluzione, che gli inibisce qualsiasi movimento di tutto il corpo;
- Il sig. Welby nonostante sia nel fisico, completamente immobilizzato, conserva intatte le proprie facoltà mentali, tanto che nel decorso della malattia ha ricevuto puntuali informazioni sugli sviluppi della stessa e sui trattamenti terapeutici, esprimendo una volontà consapevole sui trattamenti medesimi;
- Egli quindi ha richiesto alla struttura ospedaliera ed ai medici che lo assistono di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto e di ricevere assistenza nei limiti in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche;
- In pratica ciò che il Welby ha chiesto è il distacco dal ventilatore polmonare, sotto c.d. sedazione terminale (consistente nella somministrazione del sedativo e nel contestuale distacco dell’apparecchiatura di ventilazione che ne garantisce la permanenza in vita) al fine di evitare i relativi patimenti;
- La risposta della struttura ospedaliera e del medico curante è stata nel senso di non negare il diritto del Welby ad opporsi al trattamento in atto, evidenziando però che nel momento in cui il paziente fosse sedato e quindi non più in grado di decidere, scatterebbe immediatamente, in presenza del rischio vita, l’obbligo di riattaccare il ventilatore polmonare per ristabilire la respirazione; cosicché, in definitiva, il riconosciuto diritto di libertà e di consapevole determinazione in ordine al compimento o al rifiuto del compimento di qualsiasi terapia di natura medica incontrerebbe il limite invalicabile della tutela del bene-vita, non disponibile neanche dal soggetto interessato;
- Il ricorrente contesta il rifiuto dei sanitari a procedere a quanto richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il principio del consenso informato costituisce la base di ogni trattamento terapeutico;
b) da esso scaturisce la configurazione di un vero e proprio diritto perfetto, sancito e garantito da norme di rango costituzionale (artt. 2, 13 e 32, 2° comma, Cost.) a liberamente e consapevolmente determinarsi in ordine al rifiuto del compimento di qualsiasi attività invasiva di natura medica e, per conseguenza, al diritto di interrompere quelle terapie per le quali il consenso viene revocato;
c) il rapporto tra la libertà di disporre consapevolmente dei trattamenti terapeutici e la tutela del bene vita deve essere considerato nel quadro di una nuova prospettiva che pone in rilievo le istanze di volontà anche in settori prima impensabili, dovendo necessariamente apprezzare situazioni nuove, collegate all’evoluzione delle scienze e delle tecniche, che incidono sugli eventi naturali quali il concepimento e la morte, qualificati, per i riflessi su di essi dei progressi scientifici, quali “processi gestibili”;
d) in conseguenza di ciò si chiede non tanto di opporsi agli eventi naturali bensì di potere interloquire con quei soggetti (i medici) che stanno gestendo la fase terminale della sua vita;

- In relazione alle suddette premesse, il Welby chiede che sia accertato il suo diritto ad opporsi alla prosecuzione delle terapie mediche da lui non volute;
- Alla obiezione elevata dai sanitari circa l’obbligo degli stessi di riattaccare il ventilatore polmonare quando egli, già sedato, non è più in grado di autodeterminarsi, cosicché si porrebbe per i medici l’asserito obbligo di intervenire per evitare il rischio morte, il ricorrente deduce che il suo rifiuto cosciente e volontario non riguarda situazioni future, sconosciute o inimmaginabili, ma eventi in atto con effetti prevedibili nel brevissimo tempo, non mutabili dopo la sedazione; nella sostanza, il rifiuto dei trattamenti sanitari non desiderati si esprime anche per la situazione successiva alla sedazione, che è attualizzata, ossia ben presente, nella coscienza e volontà del ricorrente; non rappresentando i successivi eventi situazioni nuove ed imprevedibili, non toccate dal libero consenso del ricorrente;
- In definitiva il ricorrente postula: da un lato il diritto ad esprimere validamente il suo rifiuto alla prosecuzione del trattamento sanitario non desiderato (la terapia conseguente alla ventilazione polmonare); dall’altro la necessità di un intervento urgente del giudice che accerti tale diritto per il quale si chiede una protezione urgente, stante la prosecuzione di trattamenti sanitari invasivi non desiderati sulla propria persona;
- e per l’effetto chiede: che sia ordinato ai sanitari di procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale contestualmente ordinando loro di somministrare la terapia sedativa richiesta dallo stato della scienza e della tecnica e implicitamente inibendo agli stessi qualsiasi intervento ripristinatore della terapia interrotta.

(continua…)

Il Previti Salvato

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 6:48 pm

Pubblico la sentenza che ha annullato senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado relativa al processo Sme-Aiosto, ordinando la trasmissione degli atti per la seconda accusa gli atti alla Procura di Perugia ritenuta competente invece di Milano. La sentenza è già commentata nel post del 10/12/06.


Sentenza 40429/2006 (ud 30/11/06) Pres. De Roberto, Previti e altri.

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