Uno spettro si aggira per l’Europa

17 Dicembre, 2006

Se ne lava le mani

Archiviato in: Chiesa e religione, Giustizia — Roberto @ 5:28 pm
Pubblico la sentenza sul ricorso di Piergiorgio Welby in ordine al distacco dal respiratore artificiale.
(leggi anche l’opinione della Procura e il ricorso di Piergiorgio)
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice Designato

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 72 dicembre 2006 nel procedimento cautelare N.R.G. 79596/2006 ;
letti gli atti di causa , acquisito il parere del P M. ed interrogato liberamente il resistente Dott. Casale all’udienza di comparizione delle parti del 12.12.2006;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 C.P.C. proposto ante causam dal sig. Piergiorgio Welby nei confronti della ANTEA Associazione Onlus ed il Dott. Giuseppe Casale è stato chiesto: “accertato e dichiarato il diritto dei ricorrente ad autodeterminarsi nella scelta delle terapie mediche invasive alle quali sottoporsi e, quindi, il diritto de! medesimo riccorrente di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti ed il rifiuto ad altri ; preso atto ed accertato, altresì che il Signor Piergiorgio Welby ha espresso, e ribadisce con il presente atto, la propria libera,informata, consapevole ed incondizionata volontà a che sia immediatamente cessate l’attività sulla propria persona di sostentamento a mezzo di ventilatore artificiale mentre sia proseguita e praticata la terapia di sedazione terminale; sia ordinato ai Dott. Giuseppe Casale ed alla Antea Associazione ONLUS , soggetti che hanno in cura ricorrente, di procedere all’imeddiato distacco del ventilatore artificiale che assicura la Respirazione assistita del Signor Welby contestualmente somministrato al paziente terapie sedative che, in conformità con le migliori ed evolute pratiche e conoscenze medico-scientifiche, risultino idonee n prevenire e/o eliminare qualsiasi stato dì sofferenza fisica e/o psichica del paziente stesso con modalità tali da rispettare momento per momento, sia all’atto del distacco del respiratore che successivamente, il massimo rispetto delle condizioni di dignità e di sopportabilità del stato da parte del paziente; disporre, in ogni caso ,tutte le misure ritenute più adeguate a dare concreta attuazione agli interessi c ai diritti esercitati dal ricorrente”.

(continua…)

16 Dicembre, 2006

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Archiviato in: Politica interna — Roberto @ 10:49 pm


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14 Dicembre, 2006

La procura su Welby

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 9:20 pm

Pubblico le conclusioni del parere espresso dalla Procura presso il Tribunale di Roma sulla richiesta del distacco del ventilatore artificiale presentata da Piergiorgio Welby.

TRIBUNALE ROMA

PROCURA - PARERE

11 dicembre 2006

AL TRIBUNALE CIVILE - ROMA

Il Pubblico Ministero, nelle funzioni di cui all’art. 75 R.D. 30 Gennaio 1941 n. 12;
visto l’art. 70 c.p.c.

PROPONE IL PRESENTE ATTO DI INTERVENTO

In fatto

- Il sig. Piergiorgio Welby è affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, per il quale non esistono trattamenti sanitari in grado di arrestarne l’evoluzione, che gli inibisce qualsiasi movimento di tutto il corpo;
- Il sig. Welby nonostante sia nel fisico, completamente immobilizzato, conserva intatte le proprie facoltà mentali, tanto che nel decorso della malattia ha ricevuto puntuali informazioni sugli sviluppi della stessa e sui trattamenti terapeutici, esprimendo una volontà consapevole sui trattamenti medesimi;
- Egli quindi ha richiesto alla struttura ospedaliera ed ai medici che lo assistono di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto e di ricevere assistenza nei limiti in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche;
- In pratica ciò che il Welby ha chiesto è il distacco dal ventilatore polmonare, sotto c.d. sedazione terminale (consistente nella somministrazione del sedativo e nel contestuale distacco dell’apparecchiatura di ventilazione che ne garantisce la permanenza in vita) al fine di evitare i relativi patimenti;
- La risposta della struttura ospedaliera e del medico curante è stata nel senso di non negare il diritto del Welby ad opporsi al trattamento in atto, evidenziando però che nel momento in cui il paziente fosse sedato e quindi non più in grado di decidere, scatterebbe immediatamente, in presenza del rischio vita, l’obbligo di riattaccare il ventilatore polmonare per ristabilire la respirazione; cosicché, in definitiva, il riconosciuto diritto di libertà e di consapevole determinazione in ordine al compimento o al rifiuto del compimento di qualsiasi terapia di natura medica incontrerebbe il limite invalicabile della tutela del bene-vita, non disponibile neanche dal soggetto interessato;
- Il ricorrente contesta il rifiuto dei sanitari a procedere a quanto richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il principio del consenso informato costituisce la base di ogni trattamento terapeutico;
b) da esso scaturisce la configurazione di un vero e proprio diritto perfetto, sancito e garantito da norme di rango costituzionale (artt. 2, 13 e 32, 2° comma, Cost.) a liberamente e consapevolmente determinarsi in ordine al rifiuto del compimento di qualsiasi attività invasiva di natura medica e, per conseguenza, al diritto di interrompere quelle terapie per le quali il consenso viene revocato;
c) il rapporto tra la libertà di disporre consapevolmente dei trattamenti terapeutici e la tutela del bene vita deve essere considerato nel quadro di una nuova prospettiva che pone in rilievo le istanze di volontà anche in settori prima impensabili, dovendo necessariamente apprezzare situazioni nuove, collegate all’evoluzione delle scienze e delle tecniche, che incidono sugli eventi naturali quali il concepimento e la morte, qualificati, per i riflessi su di essi dei progressi scientifici, quali “processi gestibili”;
d) in conseguenza di ciò si chiede non tanto di opporsi agli eventi naturali bensì di potere interloquire con quei soggetti (i medici) che stanno gestendo la fase terminale della sua vita;

- In relazione alle suddette premesse, il Welby chiede che sia accertato il suo diritto ad opporsi alla prosecuzione delle terapie mediche da lui non volute;
- Alla obiezione elevata dai sanitari circa l’obbligo degli stessi di riattaccare il ventilatore polmonare quando egli, già sedato, non è più in grado di autodeterminarsi, cosicché si porrebbe per i medici l’asserito obbligo di intervenire per evitare il rischio morte, il ricorrente deduce che il suo rifiuto cosciente e volontario non riguarda situazioni future, sconosciute o inimmaginabili, ma eventi in atto con effetti prevedibili nel brevissimo tempo, non mutabili dopo la sedazione; nella sostanza, il rifiuto dei trattamenti sanitari non desiderati si esprime anche per la situazione successiva alla sedazione, che è attualizzata, ossia ben presente, nella coscienza e volontà del ricorrente; non rappresentando i successivi eventi situazioni nuove ed imprevedibili, non toccate dal libero consenso del ricorrente;
- In definitiva il ricorrente postula: da un lato il diritto ad esprimere validamente il suo rifiuto alla prosecuzione del trattamento sanitario non desiderato (la terapia conseguente alla ventilazione polmonare); dall’altro la necessità di un intervento urgente del giudice che accerti tale diritto per il quale si chiede una protezione urgente, stante la prosecuzione di trattamenti sanitari invasivi non desiderati sulla propria persona;
- e per l’effetto chiede: che sia ordinato ai sanitari di procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale contestualmente ordinando loro di somministrare la terapia sedativa richiesta dallo stato della scienza e della tecnica e implicitamente inibendo agli stessi qualsiasi intervento ripristinatore della terapia interrotta.

(continua…)

Il Previti Salvato

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 6:48 pm

Pubblico la sentenza che ha annullato senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado relativa al processo Sme-Aiosto, ordinando la trasmissione degli atti per la seconda accusa gli atti alla Procura di Perugia ritenuta competente invece di Milano. La sentenza è già commentata nel post del 10/12/06.


12 Dicembre, 2006

“Uso criminoso” bis

Archiviato in: Informazione — Roberto @ 6:56 pm

Dopo che il cavaliere ha dichiarato “Anno Zero è osceno, per non parlare dei programmi della Dandini..adesso ci mancava pure Enzo Biagi che ritorna” se fossi in Santoro, Biagi e nella Dandini mi sentirei al settimo cielo.

Se Berlusconi considera i loro programmi inguardabili significa che fanno informazione nel primo caso, paura nel secondo, satira nel terzo.
Santoro fa informazione con il suo programma anno Zero, come non si vedeva da anni in Italia: magari sarà anche fazioso, ma almeno fa vedere quello che nessuno ha il coraggio di mostrare, dalle periferie degradate, alle terre di mafia, ai fascisti alle manifestazioni di FI (chissà perché in quelle della sinistra un cameramen c’è sempre quando qualche deficiente brucia bandiere o uniformi mentre i saluti romani del popolo delle libertà nessuno li vede).

Biagi fa paura proprio perché non può essere considerato fazioso: è un anziano pacato e (di centro), ex partigiano, che fa una tv unica: pacata appunto, come lui, senza urli e sovrapposizioni di opinioni. Fa tv con i fatti e con la sua opinione. Mi fa molto piacere che la Rai lo “riacquisti” sia perché la tv pubblica ha un debito verso Biagi (e non solo per l’editto bulgaro); sia perché abbiamo un bisogno cronico di fatti, travolti come siamo dalle opinioni.
La Dandini fa una satira perfetta: inflessibile con il potere (Fassino, Zapatero e Prodi sono imitazioni viste nei suoi programmi), che sa prendere in giro una sinistra pasticciona e contraddittoria ma anche ridere del Berlusconismo e delle proprie ossessioni.
E diciamolo chiaramente, questi soggetti sono tutt’altro che pericolosi per Berlusconi. forse gli fanno persino comodo come simbolo della sua demonizzazione ,dell’odio dei comunisti nei suoi confronti (pane quotidiano della sua propaganda parafascista).

“Come ex presidente del Consiglio non lo posso dire, ma se qualcuno propone lo sciopero del canone fa bene”. Non lo può proprio dire sopratutto come diretto concorrente della Rai. Nel suo eterno conflitto di interessi (trasformato in conflitto dalla sconfitta elettorale) Berlusconi si dimentica di essere proprietario di Mediaset (unica) concorrente della tv pubblica, e direttamente interessate a che i cittadini non paghino il canone.

E sopratutto dovrebbe essere il suo buonsenso a condurlo al silenzio. Lo stesso buon senso che avrebbe dovuto portarlo a evitare di auspicare uno “sciopero fiscale”, che va a danno dello stato, di tutti i cittadini onesti che le tasse le pagano. Ma cercare buonsenso nella testa di Berlusconi è come cercare una cascata nel deserto. Si trova solo sabbia e qualche cammello; fuor di metafora propaganda e qualche fesseria.

11 Dicembre, 2006

La rabbia e il dolore

Archiviato in: Chiesa e religione — Roberto @ 8:10 pm

Riporto il ricorso d’urgenza presentata da Welby per il distacco del respiratore polmonare e la cessazione dell’accanimento terapeutico nei suoi confronti. Non può che essere l’individuo a scegliere quali cure consentire sul proprio corpo (naturalmente dopo un’opportuna fase informativa), decisione che non può essere lasciata al medico.

P.s. Buona fortuna Prof!

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.

per il Signor Piergiorgio Welby (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX) residente in Roma e quivi elett.te domiciliato in Via Sardegna n. 38 presso lo studio degli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni e Marco Mancini che lo rappresentano e difendono, in unione con il Prof. Avv. Vittorio Angiolini e con l’Avv. Riccardo Maia, in forza di procura speciale alle liti per atti del Notaio Antonio Manzi di Roma del 28 novembre 2006 Rep. n. 78604 che si allega
- ricorrente -
contro
la XXXXXXXXXXX e il Dott. XXXXXXXXXXX
- resistenti -

In fatto

1) Il Signor Piergiorgio Welby è da anni affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascioscapoloomerale”.
Il progredire della malattia, seguendo peraltro un decorso non inatteso, ha comportato che, allo stato odierno, al ricorrente è inibito qualsiasi movimento di tutto il corpo, ad eccezione di quelli oculari e labiali, e la sua sopravvivenza è assicurata esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico al quale è stato collegato sin dall’anno 1997.

2) La tipologia del morbo è tale che, sulla base delle attuali conoscenze medico – scientifiche, i trattamenti sanitari praticabili non sono in condizione di arrestarne in alcun modo l’evoluzione e, quindi, hanno quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica ed il gravissimo stato patologico in cui il ricorrente versa.

3) Nonostante sia, nel fisico, completamente immobilizzato, il deducente conserva pienamente intatte le proprie facoltà mentali. Va anzi posto in luce che il Sig. Welby, durante la sua lunga malattia, sin dall’inizio prospettatasi con la gravità invalidante che oggi si è manifestata definitivamente, ha costantemente ricevuto puntuali e precise informazioni, anche di carattere tecnico – scientifico, da parte dei propri medici curanti in ordine ai vari stati di evoluzione della patologia, nonché in merito alla tipologia e alle finalità dei trattamenti che via via gli sono stati praticati, che gli vengono attualmente somministrati, nonché di quelli ulteriormente possibili; il Sig. Welby è, dunque, in grado di esprimere una volontà pienamente informata e consapevole circa l’accettazione o il rifiuto dei detti trattamenti.

4) Il ricorrente, in considerazione del suo grave e sofferto stato di malattia in fase irreversibilmente terminale, dopo essere stato debitamente informato, come detto, dei trattamenti praticabili e delle relative conseguenze, ha consapevolmente ed espressamente richiesto, alla struttura ospedaliera ed al medico dai quali è professionalmente assistito, di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto, e di ricevere assistenza solamente nei limiti in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche.

(continua…)

10 Dicembre, 2006

Requiem della giustizia

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 8:37 pm

“I magistrati di Milano hanno sbagliato. La loro ostinazione ha causato questo smacco per la giustizia. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Era tutto previsto e la decisione della sesta sezione della Corte di Cassazione non mi lascia affatto sorpreso. Era un verdetto scontato;abbiamo lanciato un avvertimento preciso ai giudici affinché valutassero la questione della competenza. Hanno sbagliato quando noi abbiamo depositato le motivazioni il dibattito era ancora nella fase del primo grado e dunque c’era tutto il tempo per poter rimediare. Invece si è deciso di andare avanti con ostinazione. Adesso le conseguenza di questa scelta sono fin troppo evidenti. Tutto è stato vanificato. La prescrizione incombe e quindi è anche inutile fissare un nuovo processo”.

Marvulli poteva risparmiarsi certe dichiarazioni: prima di tutto perché sarebbe opportuno che i magistrati parlassero delle proprie inchieste, senza dare giudizi sui colleghi; e in secondo luogo bisognerebbe evitare di aggiungere inesattezza a inesattezza.

Scrivono le Sezioni unite della Corte di Cassazione presiedute da Marvulli: “Le Sezioni unite, in questa sede, sono investite unicamente del problema, incidentale, della rimessione dei processi sul presupposto della non imparzialità del giudice dinanzi al quale oggi i processi vengono celebrati, giudice la cui competenza per territorio, allo stato, non può ritenersi illegittimamente determinata” .

L’avvertimento sarebbe in un periodo finale che recita “Merita, invece, maggiore attenzione la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Milano, […] perché, oltre ad essere stata prospettata con ricchezza di rilievi dai difensori degli imputati, non può essere ignorato che, in applicazione del principio espresso dall’art. 23 c.p.p., ogni giudice è obbligato alla verifica della propria competenza.
Se vero è che, in questa sede […] non compete alla Corte verificare se ed in quale misura sono fondati i rilievi dedotti dalla difesa degli imputati in ordine all’ eccepita
incompetenza territoriale, a tale onere non potrà sottrarsi il giudice del processo, nel
doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p., ed utilizzando ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella
indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione”.
Più che un avvertimento sembra una semplice precisazione sulla valutabilità dell’eccezione di incompetenza della difesa. Ma se lo dice Marvulli…

Ma nel merito la decisione è comunque sbagliata. L’art 8 del codice di rito stabilisce che - naturalmente - la competenza per territorio è stabilita secondo il locus commissi delicti (cioè il luogo in cui il reato si è consumato) che nel caso della corruzione è il luogo della dazione illecita mentre per il falso in bilancio è Milano sede della Borsa e della società Fininvest.
Essendo il falso in bilancio aggravato il reato che all’epoca risultava più grave (rispetto alla corruzione semplice) era questo a stabilire la competenza a norma dell’art 16 cpp.
Poi la corruzione diventa giudiziaria e il falso in bilancio viene praticamente depenalizzato (oltre che prescritto). Ma mentre nel processo Imi-sir la dazione avviene estero su estero e gli imputati hanno residenza diversa, si ritiene competente la procura che per prima iscrive la notizia di reato, nel processo Ariosto le dazioni avvengono, secondo la prospettazione accusatoria, brevi manu (come racconta la Ariosto) a Roma; quindi la competenza sarebbe romana se non vi fosse coinvolto Squillante giudice nella capitale, fatto che sposta la competenza a Perugia. Peccato che il reato più grave fosse il falso in bilancio aggravato, come confermato dalla Cassazione in varie occasione e come affermato non solo dai Pm e dal Tribunale di Milano, ma anche da Gip, Gup, Procura Generale, Corte D’appello e una parte della Cassazione; e implicitamete dalla procura di Perugia che non ha mai sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’artt 30 cpp.

Aggiungo solo una precisazione: ho letto diverse fonti riferire che la Cassazione avrebbe implicitamente  condannato Previti, ritenendo il reato commesso ma rinviando il tutto a Perugia per incompetenza. Ciò non è affatto vero: in primo luogo perché la Cassazione decidendo su una questione preliminare non ha neppure conosciuto il merito della questione; ma anche perchè la competenza è stabilita in base alla ricostruzione accusatoria nel senso che essa prescinde dalla colpevolezza dell’imputato (altrimenti per assurdo non esisterebbe alcun giudice competente a processare un innocente).

Ma a PReviti non basta salvarsi da questo processo, avrà bisogno di altri salvagenti. L’onorevole Cesare Previti tornerà domani in un’aula di giustizia, a Brescia davanti al Gup Lorenzo Benini per l’udienza preliminare in cui si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per calunnia ai danni dei pm del pool di Milano.

Imputati: Previti, due esponenti del “Comitato nazionale per la Giustizia” (Forza Italia Umbria) per aver accusato i pm milanesi Ilda Boccassini e Gherardo Colombo di aver nascosto dentro il fascicolo segreto 9520 le prove dell’innocenza dell’ex ministro della Difesa, di Silvio Berlusconi e degli altri imputati nella vicenda delle cosiddette “toghe sporche” pura sapendo della loro innocenza (Boccasini e Colombo erano stati indagati e poi prosciolti a Brescia dalle accuse di abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, usurpazioni di funzioni pubbliche, falso ideologico e soppressione di documenti).

Per i pm bresciani (anche loro comunisti dopo essere stati considerata per anni un fiore all’occhiello della giustizia giusta italiana) il deputato di Forza Italia va processato per aver affermato che un appartenente alla gdf avrebbe dolosamente distrutto il cd  contenente l’intercettazione del bar Mandara tra il giudice Renato Squillante e il pm romano Francesco Misiani. La calunnia, secondo gli inquirenti bresciani, riguarda anche l’aver sostenuto che Stefania Ariosto era una testimone prezzolata e costruita a tavolino da pm milanesi e gdf. A essere calunniati sarebbero stati oltre a Boccassini e Colombo, Francesco Saverio Borrelli, e Gerardo D’Ambrosio, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, Margherita Taddei e il finanziere Daniele Spello. Morto un processo se ne fa un altro.

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