
“I magistrati di Milano hanno sbagliato. La loro ostinazione ha causato questo smacco per la giustizia. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Era tutto previsto e la decisione della sesta sezione della Corte di Cassazione non mi lascia affatto sorpreso. Era un verdetto scontato;abbiamo lanciato un avvertimento preciso ai giudici affinché valutassero la questione della competenza. Hanno sbagliato quando noi abbiamo depositato le motivazioni il dibattito era ancora nella fase del primo grado e dunque c’era tutto il tempo per poter rimediare. Invece si è deciso di andare avanti con ostinazione. Adesso le conseguenza di questa scelta sono fin troppo evidenti. Tutto è stato vanificato. La prescrizione incombe e quindi è anche inutile fissare un nuovo processo”.
Marvulli poteva risparmiarsi certe dichiarazioni: prima di tutto perché sarebbe opportuno che i magistrati parlassero delle proprie inchieste, senza dare giudizi sui colleghi; e in secondo luogo bisognerebbe evitare di aggiungere inesattezza a inesattezza.
Scrivono le Sezioni unite della Corte di Cassazione presiedute da Marvulli: “Le Sezioni unite, in questa sede, sono investite unicamente del problema, incidentale, della rimessione dei processi sul presupposto della non imparzialità del giudice dinanzi al quale oggi i processi vengono celebrati, giudice la cui competenza per territorio, allo stato, non può ritenersi illegittimamente determinata” .
L’avvertimento sarebbe in un periodo finale che recita “Merita, invece, maggiore attenzione la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Milano, […] perché, oltre ad essere stata prospettata con ricchezza di rilievi dai difensori degli imputati, non può essere ignorato che, in applicazione del principio espresso dall’art. 23 c.p.p., ogni giudice è obbligato alla verifica della propria competenza.
Se vero è che, in questa sede […] non compete alla Corte verificare se ed in quale misura sono fondati i rilievi dedotti dalla difesa degli imputati in ordine all’ eccepita
incompetenza territoriale, a tale onere non potrà sottrarsi il giudice del processo, nel
doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p., ed utilizzando ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella
indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione”.
Più che un avvertimento sembra una semplice precisazione sulla valutabilità dell’eccezione di incompetenza della difesa. Ma se lo dice Marvulli…
Ma nel merito la decisione è comunque sbagliata. L’art 8 del codice di rito stabilisce che - naturalmente - la competenza per territorio è stabilita secondo il locus commissi delicti (cioè il luogo in cui il reato si è consumato) che nel caso della corruzione è il luogo della dazione illecita mentre per il falso in bilancio è Milano sede della Borsa e della società Fininvest.
Essendo il falso in bilancio aggravato il reato che all’epoca risultava più grave (rispetto alla corruzione semplice) era questo a stabilire la competenza a norma dell’art 16 cpp.
Poi la corruzione diventa giudiziaria e il falso in bilancio viene praticamente depenalizzato (oltre che prescritto). Ma mentre nel processo Imi-sir la dazione avviene estero su estero e gli imputati hanno residenza diversa, si ritiene competente la procura che per prima iscrive la notizia di reato, nel processo Ariosto le dazioni avvengono, secondo la prospettazione accusatoria, brevi manu (come racconta la Ariosto) a Roma; quindi la competenza sarebbe romana se non vi fosse coinvolto Squillante giudice nella capitale, fatto che sposta la competenza a Perugia. Peccato che il reato più grave fosse il falso in bilancio aggravato, come confermato dalla Cassazione in varie occasione e come affermato non solo dai Pm e dal Tribunale di Milano, ma anche da Gip, Gup, Procura Generale, Corte D’appello e una parte della Cassazione; e implicitamete dalla procura di Perugia che non ha mai sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’artt 30 cpp.
Aggiungo solo una precisazione: ho letto diverse fonti riferire che la Cassazione avrebbe implicitamente condannato Previti, ritenendo il reato commesso ma rinviando il tutto a Perugia per incompetenza. Ciò non è affatto vero: in primo luogo perché la Cassazione decidendo su una questione preliminare non ha neppure conosciuto il merito della questione; ma anche perchè la competenza è stabilita in base alla ricostruzione accusatoria nel senso che essa prescinde dalla colpevolezza dell’imputato (altrimenti per assurdo non esisterebbe alcun giudice competente a processare un innocente).
Ma a PReviti non basta salvarsi da questo processo, avrà bisogno di altri salvagenti. L’onorevole Cesare Previti tornerà domani in un’aula di giustizia, a Brescia davanti al Gup Lorenzo Benini per l’udienza preliminare in cui si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per calunnia ai danni dei pm del pool di Milano.
Imputati: Previti, due esponenti del “Comitato nazionale per la Giustizia” (Forza Italia Umbria) per aver accusato i pm milanesi Ilda Boccassini e Gherardo Colombo di aver nascosto dentro il fascicolo segreto 9520 le prove dell’innocenza dell’ex ministro della Difesa, di Silvio Berlusconi e degli altri imputati nella vicenda delle cosiddette “toghe sporche” pura sapendo della loro innocenza (Boccasini e Colombo erano stati indagati e poi prosciolti a Brescia dalle accuse di abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, usurpazioni di funzioni pubbliche, falso ideologico e soppressione di documenti).
Per i pm bresciani (anche loro comunisti dopo essere stati considerata per anni un fiore all’occhiello della giustizia giusta italiana) il deputato di Forza Italia va processato per aver affermato che un appartenente alla gdf avrebbe dolosamente distrutto il cd contenente l’intercettazione del bar Mandara tra il giudice Renato Squillante e il pm romano Francesco Misiani. La calunnia, secondo gli inquirenti bresciani, riguarda anche l’aver sostenuto che Stefania Ariosto era una testimone prezzolata e costruita a tavolino da pm milanesi e gdf. A essere calunniati sarebbero stati oltre a Boccassini e Colombo, Francesco Saverio Borrelli, e Gerardo D’Ambrosio, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, Margherita Taddei e il finanziere Daniele Spello. Morto un processo se ne fa un altro.