Uno spettro si aggira per l’Europa

8 Febbraio, 2007

Io DICO sì…

Archiviato in: Politica interna — Roberto @ 9:08 pm

Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO)

Art. 1
(Ambito e modalità di applicazione)

1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio anagrafe di cui all’articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.

Art.2
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

c) legate da rapporti contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Art. 3
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Art. 4
(Assistenza per malattia o ricovero)

1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

(continua…)

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