Uno spettro si aggira per l’Europa

21 Marzo, 2007

Segretopoli

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 5:57 pm

Mi sembrava scontato che quando si fa polemica su un argomento tecnico e sconosciuto sia necessario andarci con i piedi di piombo.
Tuttavia (e questo mi fa molto arrabbiare) sul segreto istruttorio e in generale sul processo penale si fa una confusione enorme; forse per oscurare la verità che è ben diversa da quella che si vorrebbe.
Naturalmente non mi riferisco a voi che lettori siete sempre incredibilmente documentati e cercate di farvi un’idea sulla base dei fatti ma a tanta altra parte del mondo, compresi i giornalisti che parlano per sentito dire, per accodarsi alle voci di massa.

Premesso che il segreto istruttorio non esiste più (lo sanno anche le pietre ma repetita iuvant sed saepe scocciant) per il semplice fatto che non esiste più l’istruttoria. Dal 1988 esiste il segreto investigativo ma Mastella non lo sa.

Scrive infatti giustizia.it in merito all’invio degli ispettori a Potenza:

Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha incaricato il capo dell’Ispettorato Generale del dicastero di verificare se nella cosiddetta inchiesta “Vallettopoli” siano stati realizzati comportamenti negligenti che possano aver determinato o favorito la violazione del segreto istruttorio o vi siano state condotte che abbiano portato alla violazione delle norme sulla privacy con l’indicazione delle persone vittime di estorsioni, siano esse commesse, tentate o anche solo programmate. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa.

Agli ispettori, peraltro già impegnati in altri accertamenti presso la procura di Potenza, il Guardasigilli ha chiesto di estendere le verifiche in corso anche alle vicende riportate con risalto negli articoli di stampa di questi giorni.

Mastella licenzia chi ha scritto quest’atto perchè gli ispettori non troveranno nulla se sbagli a dirgli cosa cercare!

Voglio spiegare perchè: il segreto INVESTIGATIVO è regolato dall’art 329 cpp che in soldoni dice che ” gli atti di indagine […] sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Poi prosegue descrivendo la possibilità da parte del Pm di segretare o dissegretare gli atti con decreto motivato.

Gli atti quindi non sono più segreti al massimo alla chiusura delle indagini; è altrettanto evidente che non sono segreti gli atti pubblici, come le ordinanze del gip sulle misure cautelari, che sono addirittura notificate alla persona sottoposta ad indagini (quindi gli sono certamente note).
Tuttavia non tutti gli atti considerati pubblici sono pubblicabili (sui quotidiani ovviamente): dispone infatti l’art 114 che è vietata la pubblicazione di tutti gli atti segreti (e fin qui siamo al lapalissiano perchè un atto segreto non è conoscibile e quindi a fortiori non pubblicabile) ma anche degli atti non più coperti da segreto “fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare” (naturalmente quando l’udienza preliminare non c’è vale il primo limite, altrimenti il secondo).

Questo divieto colpisce la pubblicazione degli atti interi o in parte ma non del loro contenuto (comma 7). La ratio della norma è che il Gup e il giudice del dibattimento non devono conoscere le prove prima rispettivamente dell’udienza preliminare e dell’eventuale processo di primo grado (ecco perchè il limite dell’udienza preliminare, quando il gup ha già conosciuto gli atti e si è formato il fascicolo per il dibattimento).
Ora perchè sia problematico che il giudice conosca gli atti anche in parte ma non lo sia quando ne conosce solo il contenuto è davvero un mistero.. lo chiederò al mio prof che il codice l’ha scritto…
Preciso infine che la pubblicazione di atti non pubblicabili costituisce contravvenzione ai sensi dell’art 684 c.p. che è una contravvenzione per cui è prevista la pena dell’arresto fino a 30 giorni (addirittura!!) e una multa fino a 258 euro…che paura!

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