La rabbia e il dolore

Riporto il ricorso d’urgenza presentata da Welby per il distacco del respiratore polmonare e la cessazione dell’accanimento terapeutico nei suoi confronti. Non può che essere l’individuo a scegliere quali cure consentire sul proprio corpo (naturalmente dopo un’opportuna fase informativa), decisione che non può essere lasciata al medico.
P.s. Buona fortuna Prof!
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.
per il Signor Piergiorgio Welby (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX) residente in Roma e quivi elett.te domiciliato in Via Sardegna n. 38 presso lo studio degli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni e Marco Mancini che lo rappresentano e difendono, in unione con il Prof. Avv. Vittorio Angiolini e con l’Avv. Riccardo Maia, in forza di procura speciale alle liti per atti del Notaio Antonio Manzi di Roma del 28 novembre 2006 Rep. n. 78604 che si allega
- ricorrente -
contro
la XXXXXXXXXXX e il Dott. XXXXXXXXXXX
- resistenti -
In fatto
1) Il Signor Piergiorgio Welby è da anni affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascioscapoloomeraleâ€.
Il progredire della malattia, seguendo peraltro un decorso non inatteso, ha comportato che, allo stato odierno, al ricorrente è inibito qualsiasi movimento di tutto il corpo, ad eccezione di quelli oculari e labiali, e la sua sopravvivenza è assicurata esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico al quale è stato collegato sin dall’anno 1997.
2) La tipologia del morbo è tale che, sulla base delle attuali conoscenze medico – scientifiche, i trattamenti sanitari praticabili non sono in condizione di arrestarne in alcun modo l’evoluzione e, quindi, hanno quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica ed il gravissimo stato patologico in cui il ricorrente versa.
3) Nonostante sia, nel fisico, completamente immobilizzato, il deducente conserva pienamente intatte le proprie facoltà mentali. Va anzi posto in luce che il Sig. Welby, durante la sua lunga malattia, sin dall’inizio prospettatasi con la gravità invalidante che oggi si è manifestata definitivamente, ha costantemente ricevuto puntuali e precise informazioni, anche di carattere tecnico – scientifico, da parte dei propri medici curanti in ordine ai vari stati di evoluzione della patologia, nonché in merito alla tipologia e alle finalità dei trattamenti che via via gli sono stati praticati, che gli vengono attualmente somministrati, nonché di quelli ulteriormente possibili; il Sig. Welby è, dunque, in grado di esprimere una volontà pienamente informata e consapevole circa l’accettazione o il rifiuto dei detti trattamenti.
4) Il ricorrente, in considerazione del suo grave e sofferto stato di malattia in fase irreversibilmente terminale, dopo essere stato debitamente informato, come detto, dei trattamenti praticabili e delle relative conseguenze, ha consapevolmente ed espressamente richiesto, alla struttura ospedaliera ed al medico dai quali è professionalmente assistito, di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto, e di ricevere assistenza solamente nei limiti in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche.





