Uno spettro si aggira per l’Europa

21 Marzo, 2007

Segretopoli

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 5:57 pm

Mi sembrava scontato che quando si fa polemica su un argomento tecnico e sconosciuto sia necessario andarci con i piedi di piombo.
Tuttavia (e questo mi fa molto arrabbiare) sul segreto istruttorio e in generale sul processo penale si fa una confusione enorme; forse per oscurare la verità che è ben diversa da quella che si vorrebbe.
Naturalmente non mi riferisco a voi che lettori siete sempre incredibilmente documentati e cercate di farvi un’idea sulla base dei fatti ma a tanta altra parte del mondo, compresi i giornalisti che parlano per sentito dire, per accodarsi alle voci di massa.

Premesso che il segreto istruttorio non esiste più (lo sanno anche le pietre ma repetita iuvant sed saepe scocciant) per il semplice fatto che non esiste più l’istruttoria. Dal 1988 esiste il segreto investigativo ma Mastella non lo sa.

Scrive infatti giustizia.it in merito all’invio degli ispettori a Potenza:

Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha incaricato il capo dell’Ispettorato Generale del dicastero di verificare se nella cosiddetta inchiesta “Vallettopoli” siano stati realizzati comportamenti negligenti che possano aver determinato o favorito la violazione del segreto istruttorio o vi siano state condotte che abbiano portato alla violazione delle norme sulla privacy con l’indicazione delle persone vittime di estorsioni, siano esse commesse, tentate o anche solo programmate. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa.

Agli ispettori, peraltro già impegnati in altri accertamenti presso la procura di Potenza, il Guardasigilli ha chiesto di estendere le verifiche in corso anche alle vicende riportate con risalto negli articoli di stampa di questi giorni.

Mastella licenzia chi ha scritto quest’atto perchè gli ispettori non troveranno nulla se sbagli a dirgli cosa cercare!

Voglio spiegare perchè: il segreto INVESTIGATIVO è regolato dall’art 329 cpp che in soldoni dice che ” gli atti di indagine […] sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Poi prosegue descrivendo la possibilità da parte del Pm di segretare o dissegretare gli atti con decreto motivato.

Gli atti quindi non sono più segreti al massimo alla chiusura delle indagini; è altrettanto evidente che non sono segreti gli atti pubblici, come le ordinanze del gip sulle misure cautelari, che sono addirittura notificate alla persona sottoposta ad indagini (quindi gli sono certamente note).
Tuttavia non tutti gli atti considerati pubblici sono pubblicabili (sui quotidiani ovviamente): dispone infatti l’art 114 che è vietata la pubblicazione di tutti gli atti segreti (e fin qui siamo al lapalissiano perchè un atto segreto non è conoscibile e quindi a fortiori non pubblicabile) ma anche degli atti non più coperti da segreto “fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare” (naturalmente quando l’udienza preliminare non c’è vale il primo limite, altrimenti il secondo).

Questo divieto colpisce la pubblicazione degli atti interi o in parte ma non del loro contenuto (comma 7). La ratio della norma è che il Gup e il giudice del dibattimento non devono conoscere le prove prima rispettivamente dell’udienza preliminare e dell’eventuale processo di primo grado (ecco perchè il limite dell’udienza preliminare, quando il gup ha già conosciuto gli atti e si è formato il fascicolo per il dibattimento).
Ora perchè sia problematico che il giudice conosca gli atti anche in parte ma non lo sia quando ne conosce solo il contenuto è davvero un mistero.. lo chiederò al mio prof che il codice l’ha scritto…
Preciso infine che la pubblicazione di atti non pubblicabili costituisce contravvenzione ai sensi dell’art 684 c.p. che è una contravvenzione per cui è prevista la pena dell’arresto fino a 30 giorni (addirittura!!) e una multa fino a 258 euro…che paura!

4 Gennaio, 2007

Descrizione mafiosa

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 6:25 pm

Per celebrare i 60 ani dello statuto autonomo della Regione Sicilia il presidente dalle instancabili labbra, Totò cuffaro, alias VASA-VASA, ha avuto un’idea quantomai brillante: un’enciclopedia che racconti cos’è e cos’è stata la Sicilia.

Al volume hanno lavorato per tre anni oltre 250 tra giornalisti, politici come il senatore a vita Giulio Andreotti, scrittori ed esperti, coordinati da Caterina Napoleone.”Dentro questo volume c’e’ tutta la Sicilia bella che vogliamo proteggere e custordire - ha dichiarato il governatore Siciliano - mi e’ sembrato il modo migliore per celebrare l’autonomia speciale che ha anticipato di alcuni decenni lo sviluppo in chiave federalista delle istituzioni politiche italiane”

Ebbene lo stesso inventore del brillante e quantomai espressivo slogan “la mafia fa schifo” ha avuto la brillantissima idea - e lo apprendiamo solo dall’ex Prc Macaluso sul Riformista - di affidare la voce dedicata a Salvo Lima a Giulio Andreotti.
Certo, direte voi, è vicinanza culturale, potrei dire ideolgica. Ma più che vicinanza mi sembra correità.

Ma la cosa più divertente è leggere quanto ha scritto di Andreotti:

“Lima Salvatore, uomo politico (Palermo 1928-1992). Di umilissima origine familiare, S.L. emerse presto per vivacità ed impegno nella Democrazia Cristiana siciliana. Insieme a Giovanni Gioia ed altri giovani presero la guida del partito accantonando tutti i notabili (Sic!). Fu sindaco di Palermo dal 27 gennaio 1965 al 9 luglio 1968 e nello stesso anno fu eletto alla Camera dei Deputati, dove Gioia era già da una legislatura. La concorrenza elettorale per le preferenze provocò la rottura del grande gruppo fanfaniano dell’isola (gioia era capo della segreteria  dell’On. Fanfani), realizzando un non sempre brillante pluralismo correntizio. Lima fu sottosegretario alle finanze dal 1972 al 1974 e, nel biennio successivo, sottosegretario al bilancio e alla Programmazione Economica. Nel 1979 lasciò dopo tre legislature la Camera dei Deputati per presentarsi - con notevole successo - alle elezioni per il Parlamento Europeo. L’11 marzo 1992 veniva ucciso da mano mafiosa. Le cronache vollero vedere in questo la punizione per i presunti non ulteriori appoggi o, più esattamente, per non aver impedito le durissime leggi contro la mafia, decise dal governo Andreotti“.

Le cronache VOLLERO vedere? E Andreotti cosa ci vede? Un martire? Un’eroe dell’antimafia? Probabilmente si visto che si precipitò al funerale di Lima ma mancò casualmente da quello di Falcone….

18 Dicembre, 2006

Una ronda non fa primavera

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 8:47 pm

Negri, Comunisti, Terroni e Islamici tremate, le ronde sono tornate!
Se poi vi trovate per caso in due delle sovracitate categorie (un negro comunista o un terrone islamico?) allora preparatevi ad una sana dose di manganellate. Non dalle forze di polizia, che pure - con rigurgiti fascisti - si sono dotate di manganello.

Quale delle forze politiche possa organizzare nell’anno duemila-e-passa le ronde è facilmente intuibile: la Lega. “Avanti così, la gente vuole le ronde. E se i ragazzi mi invitano vengo anch’io a fare un pattugliamento” ha dichiarato Maroni.

Ma da quando in qua in democrazia è lecito quello che vuole “la gente”. E poi chi sarebbe questa “gente” che conosce Maroni? In democrazia non è lecito quello che dice “la gente” ma quello che dice la legge.

E la legge da’ il monopolio della conservazione dell’ordine pubblico allo Stato, alle forse di Polizia e dei Carabinieri. E se queste non bastano a conservare l’ordine pubblico bisogna potenziarle, con risorse e mezzi, non sostituirle con una giustizia privata, magari al sapore di olio di ricino e manganello.

Trovo scandaloso che nessuno si scandalizzi. E lo scandalo è acuito dal fatto che si scandalizza persino Casini: “Cosa c’entrano le ronde della Lega per il controllo del territorio? - ha commentato il numero uno dell’Udc - esiste già la necessità di mantenere la legalità, ma essa è garantita dai rappresentanti delle forze dell’ordine. Chi pensa alle ronde ha una visione primitiva”.

Ma non sono solo sbagliate, sono illegali. Combattere l’illegalità con l’illegalità è come liberare i leoni per eliminare i topi dalle città: certo i topi spariscono; ma rimangono i leoni!

17 Dicembre, 2006

Se ne lava le mani

Archiviato in: Chiesa e religione, Giustizia — Roberto @ 5:28 pm
Pubblico la sentenza sul ricorso di Piergiorgio Welby in ordine al distacco dal respiratore artificiale.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice Designato

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 72 dicembre 2006 nel procedimento cautelare N.R.G. 79596/2006 ;
letti gli atti di causa , acquisito il parere del P M. ed interrogato liberamente il resistente Dott. Casale all’udienza di comparizione delle parti del 12.12.2006;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 C.P.C. proposto ante causam dal sig. Piergiorgio Welby nei confronti della ANTEA Associazione Onlus ed il Dott. Giuseppe Casale è stato chiesto: “accertato e dichiarato il diritto dei ricorrente ad autodeterminarsi nella scelta delle terapie mediche invasive alle quali sottoporsi e, quindi, il diritto de! medesimo riccorrente di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti ed il rifiuto ad altri ; preso atto ed accertato, altresì che il Signor Piergiorgio Welby ha espresso, e ribadisce con il presente atto, la propria libera,informata, consapevole ed incondizionata volontà a che sia immediatamente cessate l’attività sulla propria persona di sostentamento a mezzo di ventilatore artificiale mentre sia proseguita e praticata la terapia di sedazione terminale; sia ordinato ai Dott. Giuseppe Casale ed alla Antea Associazione ONLUS , soggetti che hanno in cura ricorrente, di procedere all’imeddiato distacco del ventilatore artificiale che assicura la Respirazione assistita del Signor Welby contestualmente somministrato al paziente terapie sedative che, in conformità con le migliori ed evolute pratiche e conoscenze medico-scientifiche, risultino idonee n prevenire e/o eliminare qualsiasi stato dì sofferenza fisica e/o psichica del paziente stesso con modalità tali da rispettare momento per momento, sia all’atto del distacco del respiratore che successivamente, il massimo rispetto delle condizioni di dignità e di sopportabilità del stato da parte del paziente; disporre, in ogni caso ,tutte le misure ritenute più adeguate a dare concreta attuazione agli interessi c ai diritti esercitati dal ricorrente”.

(continua…)

14 Dicembre, 2006

La procura su Welby

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 9:20 pm

Pubblico le conclusioni del parere espresso dalla Procura presso il Tribunale di Roma sulla richiesta del distacco del ventilatore artificiale presentata da Piergiorgio Welby.

TRIBUNALE ROMA

PROCURA - PARERE

11 dicembre 2006

AL TRIBUNALE CIVILE - ROMA

Il Pubblico Ministero, nelle funzioni di cui all’art. 75 R.D. 30 Gennaio 1941 n. 12;
visto l’art. 70 c.p.c.

PROPONE IL PRESENTE ATTO DI INTERVENTO

In fatto

- Il sig. Piergiorgio Welby è affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, per il quale non esistono trattamenti sanitari in grado di arrestarne l’evoluzione, che gli inibisce qualsiasi movimento di tutto il corpo;
- Il sig. Welby nonostante sia nel fisico, completamente immobilizzato, conserva intatte le proprie facoltà mentali, tanto che nel decorso della malattia ha ricevuto puntuali informazioni sugli sviluppi della stessa e sui trattamenti terapeutici, esprimendo una volontà consapevole sui trattamenti medesimi;
- Egli quindi ha richiesto alla struttura ospedaliera ed ai medici che lo assistono di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento in atto e di ricevere assistenza nei limiti in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche;
- In pratica ciò che il Welby ha chiesto è il distacco dal ventilatore polmonare, sotto c.d. sedazione terminale (consistente nella somministrazione del sedativo e nel contestuale distacco dell’apparecchiatura di ventilazione che ne garantisce la permanenza in vita) al fine di evitare i relativi patimenti;
- La risposta della struttura ospedaliera e del medico curante è stata nel senso di non negare il diritto del Welby ad opporsi al trattamento in atto, evidenziando però che nel momento in cui il paziente fosse sedato e quindi non più in grado di decidere, scatterebbe immediatamente, in presenza del rischio vita, l’obbligo di riattaccare il ventilatore polmonare per ristabilire la respirazione; cosicché, in definitiva, il riconosciuto diritto di libertà e di consapevole determinazione in ordine al compimento o al rifiuto del compimento di qualsiasi terapia di natura medica incontrerebbe il limite invalicabile della tutela del bene-vita, non disponibile neanche dal soggetto interessato;
- Il ricorrente contesta il rifiuto dei sanitari a procedere a quanto richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il principio del consenso informato costituisce la base di ogni trattamento terapeutico;
b) da esso scaturisce la configurazione di un vero e proprio diritto perfetto, sancito e garantito da norme di rango costituzionale (artt. 2, 13 e 32, 2° comma, Cost.) a liberamente e consapevolmente determinarsi in ordine al rifiuto del compimento di qualsiasi attività invasiva di natura medica e, per conseguenza, al diritto di interrompere quelle terapie per le quali il consenso viene revocato;
c) il rapporto tra la libertà di disporre consapevolmente dei trattamenti terapeutici e la tutela del bene vita deve essere considerato nel quadro di una nuova prospettiva che pone in rilievo le istanze di volontà anche in settori prima impensabili, dovendo necessariamente apprezzare situazioni nuove, collegate all’evoluzione delle scienze e delle tecniche, che incidono sugli eventi naturali quali il concepimento e la morte, qualificati, per i riflessi su di essi dei progressi scientifici, quali “processi gestibili”;
d) in conseguenza di ciò si chiede non tanto di opporsi agli eventi naturali bensì di potere interloquire con quei soggetti (i medici) che stanno gestendo la fase terminale della sua vita;

- In relazione alle suddette premesse, il Welby chiede che sia accertato il suo diritto ad opporsi alla prosecuzione delle terapie mediche da lui non volute;
- Alla obiezione elevata dai sanitari circa l’obbligo degli stessi di riattaccare il ventilatore polmonare quando egli, già sedato, non è più in grado di autodeterminarsi, cosicché si porrebbe per i medici l’asserito obbligo di intervenire per evitare il rischio morte, il ricorrente deduce che il suo rifiuto cosciente e volontario non riguarda situazioni future, sconosciute o inimmaginabili, ma eventi in atto con effetti prevedibili nel brevissimo tempo, non mutabili dopo la sedazione; nella sostanza, il rifiuto dei trattamenti sanitari non desiderati si esprime anche per la situazione successiva alla sedazione, che è attualizzata, ossia ben presente, nella coscienza e volontà del ricorrente; non rappresentando i successivi eventi situazioni nuove ed imprevedibili, non toccate dal libero consenso del ricorrente;
- In definitiva il ricorrente postula: da un lato il diritto ad esprimere validamente il suo rifiuto alla prosecuzione del trattamento sanitario non desiderato (la terapia conseguente alla ventilazione polmonare); dall’altro la necessità di un intervento urgente del giudice che accerti tale diritto per il quale si chiede una protezione urgente, stante la prosecuzione di trattamenti sanitari invasivi non desiderati sulla propria persona;
- e per l’effetto chiede: che sia ordinato ai sanitari di procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale contestualmente ordinando loro di somministrare la terapia sedativa richiesta dallo stato della scienza e della tecnica e implicitamente inibendo agli stessi qualsiasi intervento ripristinatore della terapia interrotta.

(continua…)

Il Previti Salvato

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 6:48 pm

Pubblico la sentenza che ha annullato senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado relativa al processo Sme-Aiosto, ordinando la trasmissione degli atti per la seconda accusa gli atti alla Procura di Perugia ritenuta competente invece di Milano. La sentenza è già commentata nel post del 10/12/06.


10 Dicembre, 2006

Requiem della giustizia

Archiviato in: Giustizia — Roberto @ 8:37 pm

“I magistrati di Milano hanno sbagliato. La loro ostinazione ha causato questo smacco per la giustizia. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Era tutto previsto e la decisione della sesta sezione della Corte di Cassazione non mi lascia affatto sorpreso. Era un verdetto scontato;abbiamo lanciato un avvertimento preciso ai giudici affinché valutassero la questione della competenza. Hanno sbagliato quando noi abbiamo depositato le motivazioni il dibattito era ancora nella fase del primo grado e dunque c’era tutto il tempo per poter rimediare. Invece si è deciso di andare avanti con ostinazione. Adesso le conseguenza di questa scelta sono fin troppo evidenti. Tutto è stato vanificato. La prescrizione incombe e quindi è anche inutile fissare un nuovo processo”.

Marvulli poteva risparmiarsi certe dichiarazioni: prima di tutto perché sarebbe opportuno che i magistrati parlassero delle proprie inchieste, senza dare giudizi sui colleghi; e in secondo luogo bisognerebbe evitare di aggiungere inesattezza a inesattezza.

Scrivono le Sezioni unite della Corte di Cassazione presiedute da Marvulli: “Le Sezioni unite, in questa sede, sono investite unicamente del problema, incidentale, della rimessione dei processi sul presupposto della non imparzialità del giudice dinanzi al quale oggi i processi vengono celebrati, giudice la cui competenza per territorio, allo stato, non può ritenersi illegittimamente determinata” .

L’avvertimento sarebbe in un periodo finale che recita “Merita, invece, maggiore attenzione la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Milano, […] perché, oltre ad essere stata prospettata con ricchezza di rilievi dai difensori degli imputati, non può essere ignorato che, in applicazione del principio espresso dall’art. 23 c.p.p., ogni giudice è obbligato alla verifica della propria competenza.
Se vero è che, in questa sede […] non compete alla Corte verificare se ed in quale misura sono fondati i rilievi dedotti dalla difesa degli imputati in ordine all’ eccepita
incompetenza territoriale, a tale onere non potrà sottrarsi il giudice del processo, nel
doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p., ed utilizzando ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella
indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione”.
Più che un avvertimento sembra una semplice precisazione sulla valutabilità dell’eccezione di incompetenza della difesa. Ma se lo dice Marvulli…

Ma nel merito la decisione è comunque sbagliata. L’art 8 del codice di rito stabilisce che - naturalmente - la competenza per territorio è stabilita secondo il locus commissi delicti (cioè il luogo in cui il reato si è consumato) che nel caso della corruzione è il luogo della dazione illecita mentre per il falso in bilancio è Milano sede della Borsa e della società Fininvest.
Essendo il falso in bilancio aggravato il reato che all’epoca risultava più grave (rispetto alla corruzione semplice) era questo a stabilire la competenza a norma dell’art 16 cpp.
Poi la corruzione diventa giudiziaria e il falso in bilancio viene praticamente depenalizzato (oltre che prescritto). Ma mentre nel processo Imi-sir la dazione avviene estero su estero e gli imputati hanno residenza diversa, si ritiene competente la procura che per prima iscrive la notizia di reato, nel processo Ariosto le dazioni avvengono, secondo la prospettazione accusatoria, brevi manu (come racconta la Ariosto) a Roma; quindi la competenza sarebbe romana se non vi fosse coinvolto Squillante giudice nella capitale, fatto che sposta la competenza a Perugia. Peccato che il reato più grave fosse il falso in bilancio aggravato, come confermato dalla Cassazione in varie occasione e come affermato non solo dai Pm e dal Tribunale di Milano, ma anche da Gip, Gup, Procura Generale, Corte D’appello e una parte della Cassazione; e implicitamete dalla procura di Perugia che non ha mai sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’artt 30 cpp.

Aggiungo solo una precisazione: ho letto diverse fonti riferire che la Cassazione avrebbe implicitamente  condannato Previti, ritenendo il reato commesso ma rinviando il tutto a Perugia per incompetenza. Ciò non è affatto vero: in primo luogo perché la Cassazione decidendo su una questione preliminare non ha neppure conosciuto il merito della questione; ma anche perchè la competenza è stabilita in base alla ricostruzione accusatoria nel senso che essa prescinde dalla colpevolezza dell’imputato (altrimenti per assurdo non esisterebbe alcun giudice competente a processare un innocente).

Ma a PReviti non basta salvarsi da questo processo, avrà bisogno di altri salvagenti. L’onorevole Cesare Previti tornerà domani in un’aula di giustizia, a Brescia davanti al Gup Lorenzo Benini per l’udienza preliminare in cui si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per calunnia ai danni dei pm del pool di Milano.

Imputati: Previti, due esponenti del “Comitato nazionale per la Giustizia” (Forza Italia Umbria) per aver accusato i pm milanesi Ilda Boccassini e Gherardo Colombo di aver nascosto dentro il fascicolo segreto 9520 le prove dell’innocenza dell’ex ministro della Difesa, di Silvio Berlusconi e degli altri imputati nella vicenda delle cosiddette “toghe sporche” pura sapendo della loro innocenza (Boccasini e Colombo erano stati indagati e poi prosciolti a Brescia dalle accuse di abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, usurpazioni di funzioni pubbliche, falso ideologico e soppressione di documenti).

Per i pm bresciani (anche loro comunisti dopo essere stati considerata per anni un fiore all’occhiello della giustizia giusta italiana) il deputato di Forza Italia va processato per aver affermato che un appartenente alla gdf avrebbe dolosamente distrutto il cd  contenente l’intercettazione del bar Mandara tra il giudice Renato Squillante e il pm romano Francesco Misiani. La calunnia, secondo gli inquirenti bresciani, riguarda anche l’aver sostenuto che Stefania Ariosto era una testimone prezzolata e costruita a tavolino da pm milanesi e gdf. A essere calunniati sarebbero stati oltre a Boccassini e Colombo, Francesco Saverio Borrelli, e Gerardo D’Ambrosio, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, Margherita Taddei e il finanziere Daniele Spello. Morto un processo se ne fa un altro.

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